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NOTE IN RITARDO? SI PUO’ RIMEDIARE

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Il fornitore che non ha esercitato per tempo, anche per negligenza, il diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione, può comunque presentare richiesta di rimborso dell’Iva fatturata indebitamente, nel termine biennale dell’art. 30-ter del dpr 633/72, purché non vi siano rischi per l’erario, ad esempio perché la fattura non è stata utilizzata per la detrazione. È quanto emerge dalla risposta dell’Agenzia delle entrate n. 762/2021,l’agenzia ribadisce che lo strumento principale e generale per porre rimedio agli errori di fatturazione è l’emissione delle note di variazione ex art. 26 (nel termine di un anno ai sensi del terzo comma), e che si può ricorrere all’istanza di rimborso ex art. 30-ter solo nel caso di impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente le note di variazione; tale disposizione, residuale ed eccezionale, può infatti applicarsi solo nel caso in cui «il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione».

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