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Fisco, l’accertamento è annuale

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Il Fisco deve accertare ogni anno che prende in considerazione. L’accertamento del fisco per un anno d’imposta non può essere condizionato dai redditi di anni precedenti. Sbaglia l’Erario a ritenere inapplicabile il regime agevolativo, sul presupposto che nell’anno d’imposta precedente, la contribuente avesse conseguito un ammontare superiore al limite previsto, senza però effettuare un accertamento anche per quel periodo.

Così la sentenza della Ctp Reggio Emilia 73/2022. Un’Asd optava, per l’anno d’imposta 2016, per il regime agevolato ex art 1 della L. 398/91, in quanto nell’anno d’imposta precedente, il “fatturato” commerciale non era superiore a 250.000 euro. Tuttavia, per le Entrate, secondo il principio della “cassa allargata” in tale limite non andavano considerate solo le fatture incassate ma tutte quelle emesse, anche se non incassate.

Dunque, per il fisco, nel caso in esame, la ricorrente aveva superato il limite di fatturato nel 2015, anche se i corrispettivi incassati risultavano inferiori, rendendo così, inapplicabile, per l’anno d’imposta 2016, il regime d’imposta agevolato.

Tuttavia, l’Agenzia non ha emesso alcun avviso di accertamento per il 2015. Pertanto, per la Ctp, essa ha violato, platealmente, il principio, dell’autonomia di ciascun periodo d’imposta, determinando il reddito di anni anteriori a quello oggetto di controversia, facendone refluire gli effetti su quest’ultimo. Inoltre, l’amministrazione finanziaria, qualora proceda al recupero di costi contabilizzati in un esercizio non di competenza del dpr 917/86, ex art. 109 (già art. 75), non è tenuta, in forza del principio di autonomia dei periodi d’imposta, a provvedere alla contestuale rettifica del reddito dell’esercizio ritenuto di effettiva imputazione, potendo il contribuente formulare istanza di rimborso, per evitare la perdita del diritto alla restituzione del maggior importo versato di effettiva competenza in dipendenza dei costi sostenuti”. Di conseguenza, “se l’Agenzia delle entrate avesse voluto motivare l’atto impugnato sulla base dell’assunto che la ricorrente, nell’anno d’imposta 2015, avesse superato il limite di proventi commerciali, avrebbe dovuto accertare con autonomo atto che per questo anno d’imposta fosse stato superato il limite di 250.000 euro di proventi commerciali, salvo, il possibile relativo gravame del contribuente con conseguente radicamento del contenzioso”.

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