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LAVORATORI FRAGILI? A DISCREZIONE DEL MEDICO DI FAMIGLIA

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Lavoratore fragile? Lo attesta il medico di famiglia.

L’esistenza di patologie e condizioni che consentono il riconoscimento della situazione di fragilità, ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in smartworking, infatti, può essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Lo stabilisce il decreto interministeriale (lavoro, salute, pubblica amministrazione) che individua, appunto, patologie e condizioni per il diritto al «lavoro agile» fino al 28 febbraio ai «lavoratori fragili». A partire dall’adozione del provvedimento cesserà il regime generale in vigore dal 16 ottobre.

Lavoro agile per i «fragili».

A decorrere dal 16 ottobre 2020 i «lavoratori fragili» hanno diritto a svolgere, di norma, la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a una diversa mansione della stessa categoria o area d’inquadramento, in base al Ccnl, o allo svolgimento di attività di formazione, anche da remoto.

La norma interessa i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificato rilasciato dai competenti organi medico-legali, attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché i lavoratori con disabilità grave (ex legge n. 104/1992).

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