Home In Evidenza ANCHE L’IMPRESA IN CONCORDATO PUO’ FALLIRE: LO DECIDE LA CASSAZIONE

ANCHE L’IMPRESA IN CONCORDATO PUO’ FALLIRE: LO DECIDE LA CASSAZIONE

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CASSAZIONE

Anche l’impresa che ha ristrutturato i suoi debiti con l’omologazione di un concordato preventivo, se divenuta inadempiente per i debiti ristrutturati, può fallire senza che vi sia necessità di una preventiva dichiarazione di risoluzione del precedente concordato preventivo in corso di esecuzione. Non è escluso, infatti, che si possa presentare una seconda insolvenza che nasce dalla stessa precedente insolvenza. Lo ha stabilito la Corte suprema di cassazione a sezioni unite con la pronuncia del 14 febbraio 2022, n. 4696, affermando, con riferimento alla vexata quaestio del cd. fallimento omisso medio il principio di diritto secondo il quale «nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal d.lvo n.5/2006 e dal d.lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186» legge fallimentare.Secondo la nuova interpretazione, dunque, in definitiva, l’avvenuta omologazione, la chiusura della procedura concordataria e l’accesso del debitore alla fase puramente esecutiva dell’accordo (anche se sotto sorveglianza ex art.185 l.fall.) comportano l’applicazione non già delle regole di coordinamento delle disposizioni fallimentari, ma dei principi generali di responsabilità, che include l’obbligo di valutare, altresì, se dall’inesecuzione dell’accordo già omologato si debbano trarre elementi di insolvenza e quindi di debba procedere alla dichiarazione di fallimento.

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