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Piccolo Vademecum Bonus 110%

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La Legge di Bilancio ha previsto un aumento dell’aliquota della ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari al momento dell’accredito: la misura partirà il prossimo 1° marzo. Il pagamento, effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale, deve contenere la causale del versamento, il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento e il codice fiscale del beneficiario della detrazione

LA RITENUTA D’ACCONTO

  • Fra le norme approvate nella Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) c’è quella prevista dal comma 88 dell’art. 1, che riguarda la ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per lavori di ristrutturazione edilizia

LA RISPOSTA DEL FISCO

  • A fornire i dettagli è stata l’Agenzia delle Entrate tramite Fisco Oggi, confermando a una contribuente l’aumento dell’importo a carico dei beneficiari

COSA PREVEDE LA NORMA IN PROPOSITO

  • Nel dettaglio, la disposizione porta dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari (quindi imprese e fornitori) al momento dell’accredito dei bonifici disposti dai contribuenti per ottenere gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (i cosiddetti bonifici parlanti)

GLI INTERVENTI INTERESSATI

  • La misura riguarderà tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, cioè il Bonus Casa, il Superbonus, il Bonus barriere architettoniche 75%, l’Ecobonus e il Sismabonus

COME FUNZIONA LA MISURA

  • Tutti gli istituti bancari e Poste Italiane SPA opereranno, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma

COSA DEVE CONTENERE

  • Il pagamento dev’essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale e deve contenere: la causale del versamento, il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento e il codice fiscale del beneficiario della detrazione

PER LE PARTI COMUNI IN UN CONDOMINIO

  • Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, oltre a specificare il codice fiscale è necessario inserire anche quello dell’amministratore o di altro condomino che ha effettuato il pagamento

PER I BONIFICI PRECEDENTI

  • Per i bonifici effettuati entro il 29 febbraio 2024 si continuerà invece ad applicare il valore dell’8%

STORIA DELL’ALIQUOTA

  • L’aliquota della ritenuta sui bonifici pagati per gli interventi di ristrutturazione agevolati con il Superbonus i bonus edilizi è stata modificata più volte negli anni. La Manovra estiva del 2010 ha introdotto la ritenuta del 10% sul bonifico per la ristrutturazione o l’efficientamento energetico degli edifici, abbassata al 4% appena un anno dopo anche a causa delle proteste del mondo imprenditoriale. Successivamente, però, la Legge di Stabilità per il 2015 l’ha portata di nuovo su, dal 4% all’8% 

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