Home Economia CONDONO “A OSTACOLI”-L’Agenzia delle Entrate:”Al condono si accede solo con le certificazioni...

CONDONO “A OSTACOLI”-L’Agenzia delle Entrate:”Al condono si accede solo con le certificazioni 2020.”

263
0

Le dichiarazioni integrative mettono in scacco il condono delle cartelle esattoriali under 5.000 euro. Con la circolare 11/E pubblicata lo scorso mercoledì, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che prenderà in considerazione, ai fini della verifica del requisito reddituale per accedere al condono, unicamente le certificazioni uniche 2020, le dichiarazioni 730 e quelle redditi PF 2020 presenti nella banca dati alla data del 14 luglio 2021 (vedi ItaliaOggi del 23 settembre). Tale termine però dovrebbe essere rilevante solo per l’automatismo della cancellazione. I contribuenti infatti possono modificare le dichiarazioni presentate, in questo caso quelle relative all’anno d’imposta 2019, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Quindi, a rigor di legge, i soggetti che dovessero aver presentato dichiarazioni integrative a favore relative all’anno d’imposta 2019 con un reddito imponibile sotto i 30.000 euro come stabilito dalla norma, post 14 luglio o che lo faranno entro il quinquennio indicato, dovrebbero poter usufruire dei benefici della sanatoria ex post facendo una specifica richiesta all’agente delle riscossione. La data del 14 luglio è stata fissata dal Mineconomia. Con dm 14 luglio, stabiliva all’art. 1.2 che entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia dovrà comunicare al riscossore l’elenco dei contribuenti debitori e con reddito imponibile 2019 superiore a 30 mila euro. Tale dato andava riscontrato sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del decreto stesso. Come detto però questo termine dovrebbe rilevare unicamente per fissare le modalità applicative della cancellazione automatica. L’ambito soggettivo della sanatoria infatti, disciplinato all’art. 4.4 del dl 41/2021 ( sostegni bis), non presenta alcun richiamo ai termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2019. L’articolo citato dispone unicamente che possono beneficiare della cancellazione dei carichi under 5.000 euro la persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

D’altronde se la norma avesse stabilito un termine perentorio, ciò sarebbe stato in netto contrasto con quanto stabilito all’art. 2.8 del dpr 322/98. Il comma citato infatti concede ai contribuenti la possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito. Tale operazione risulta peraltro possibile entro il 31 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mettendo di fatto in stand-by il condono fino al 2025, che produrrà i propri effetti solo dal prossimo 31 ottobre come individuato dal Mef.

Fonte Italia Oggi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui