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REGISTRI IVA: LE NEWS

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Gli intermediari abilitati, se già delegati dal contribuente alla consultazione delle fatture elettroniche o dei dati rilevanti ai fini Iva, possono accedere alle bozze dei documenti Iva del cliente predisposti dall’agenzia delle entrate per consultarli, modificarli o convalidarli, senza che sia necessaria una ulteriore delega specifica. Così le Entrate nelle recenti risposte ai quesiti sulle procedure attuative dell’art. 4, dlgs 127/2015, in relazione alla previsione del punto 5 del provvedimento attuativo dell’8/7/2021, che contempla appunto il ruolo degli intermediari. Le faq, pubblicate nel portale «fatture e corrispettivi», riguardano soprattutto l’integrazione delle bozze dei registri Iva elaborate dall’agenzia e testimoniano quanto siano frequenti i casi in cui il contribuente (e più spesso il suo consulente) dovrà intervenire per integrare i dati elaborati automaticamente dall’amministrazione sulla scorta di fatture elettroniche, corrispettivi telematici ed esterometro. Peraltro, anche nei casi in cui i dati meritassero totale conferma, senza modifiche di sorta, sarà necessario effettuare prima il puntuale controllo dei dati stessi con le risultanze in possesso del contribuente (e del consulente), sicché il vantaggio della procedura introdotta dal legislatore nel 2015 sembra ridursi, in sostanza, ad un’opportunità di ulteriore riscontro di corrispondenza del fatturato e degli acquisti contabilizzati. Quanto all’elaborazione delle bozze delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e, dal 2023, della dichiarazione annuale dell’Iva, si tratta, da qualunque parte provengano, di documenti prodotti (per lo più) in automatico dal software sulla base dei dati acquisiti, che in ogni caso esigeranno poi una lettura critica, quando non un’impegnativa integrazione (per esempio, per le rettifiche delle detrazione), da parte dell’uomo. Resta poi l’unico beneficio tangibile accordato dalla legge, ossia l’esonero dalla tenuta dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti (nella versione originaria, per lo meno, la norma prevedeva anche il ben più concreto beneficio dell’accesso ai rimborsi Iva senza visto di conformità e garanzia).

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