Per un paio di cuffiette da passeggio del valore di pochi euro, accoltellò il 31enne Manuel Mastrapasqua.
Quella notte Mastrapasqua stava tornando a casa dopo un turno di lavoro in un supermercato di via Farini, a Milano, quando, sceso dal tram a Rozzano, venne aggredito da Rezza e ucciso con una coltellata vicino al cuore. «Quando l’ho visto volevo prendergli tutto: soldi, cellulare, qualsiasi cosa potessi rivendere», mise a verbale Daniele Rezza dopo l’arresto, il 13 ottobre 2024. Il padre del ragazzo gettò le cuffie che il figlio gli diede e lo accompagnò alla stazione di Pieve Emanuele, nel Milanese. Da là Rezza prese un treno per Pavia e un autobus per Alessandria, dove venne bloccato. “Non era mio intento ammazzarlo, volevo solo rapinarlo. Mi sono avvicinato con il coltello per farmi dare quello che aveva e lui ha reagito, si è innervosito. Mi è saltato addosso”, erano state le sue parole. Parole che hanno scatenato la reazione della madre della vittima, che ha replicato: “Non è vero”.

La vittima, Manuel Mastrapasqua
Per quell’omicidio oggi la corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna decisa in primo grado per il21enne Daniele Rezza. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti, e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l’aggravante dei futili motivi.
Nei giorni scorsi era emerso nel processo di secondo grado che Rezza è stato ritenuto capace di intendere e di volere al momento dei fatti. La perizia era stata chiesta dalla difesa, ma la procura generale si era opposta perché sulla base degli accertamenti dell’indagine, il 21enne non mostrava di essere affetto da una patologia psichiatrica. La corte ha però deciso di accogliere la richiesta difensiva. Le conclusioni della psichiatra sono state che Rezza aveva . Le «alterazioni della regolazione delle emozioni e un’aggressività reattiva, oltreché proattiva», si legge nella perizia della psichiatra Mara Bertini, «possono considerarsi clinicamente significative, ma «non si integrano nella nozione giuridica di infermità mentale». Ma queste caratteristiche “non rientrano nella nozione giuridica di infermità mentale perché non inscritte in una patologia mentale rilevante ai fini forensi”.
(Fonte: IlGiornale)

