La Cassazione apre all’assegno di divorzio anche per le unioni civili.
Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due donne, stabilisce, in sintesi, che si applicano gli stessi principi delle coppie legate dal vincolo del matrimonio.
La Corte di Cassazione, con l’ ordinanza 25495 del 17 settembre 2025, ha stabilito un principio di enorme portata: anche in caso di scioglimento di un’ unione civile, uno dei due partner può avere diritto a un assegno mensile, applicando gli stessi parametri previsti per il divorzio tra coniugi.
“Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa” dice la Cassazione.
Stessi diritti, stessi doveri, dunque. La Corte si è espressa quindi seguendo le linee di altre nazioni che già da anni hanno adottato questa prassi.
Nell’ordinanza gli “ermellini” ricordano che l’unione civile «disegnata dal nostro legislatore consente di formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omo-affettiva, è istituto diverso dal matrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti a essa connessi, come l’assegno di mantenimento». All’istituto però si applica – come «espressamente disposto dalla legge» – quanto stabilito dalla legge sul divorzio «secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio».
Per i giudici la funzione ‘assistenziale’ va individuata «nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo» mentre quella ‘perequativo-compensativa’ ricorre se «lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte».
Con la precisazione che la «sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto».
(Fonti: ANSA, Leggo.it)

