Home Economia La nuova giustizia tributaria: tra strumenti positivi e compromessi

La nuova giustizia tributaria: tra strumenti positivi e compromessi

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Uno degli obiettivi della riforma della giustizia tributaria, negoziati con la Commissione europea nell’ambito del Pnrr, era la riduzione del 40% entro giugno 2026 della durata media dei processi in Cassazione (oggi superiore a 1.300 giorni).

Un obiettivo ambizioso ma assolutamente necessario per dare una spinta al sistema-paese, posto che a fine 2020 il 42% delle controversie giacenti in Cassazione era di natura tributaria e che ogni anno i ricorsi tributari decisi dalla Suprema corte hanno un valore di oltre nove miliardi di euro. Si tratta quindi di cifre enormi che rimangono sospese per anni, sia per l’erario, sia per i contribuenti, finendo per intorpidire l’intero sistema economico.

La riforma approvata dal parlamento interviene con una serie di strumenti che vanno proprio nella direzione della velocizzazione del contenzioso tributario: la devoluzione al giudice monocratico delle controversie di valore inferiore a 3 mila euro, l’ammissibilità della prova testimoniale, anche se solo in forma scritta e con determinati limiti nei confronti delle pretese dell’Agenzia delle entrate, la creazione di una sezione civile in Cassazione deputata al trattamento di queste controversie, una velocizzazione delle sospensive, la cui udienza di trattazione e decisione deve essere fissata entro 30 giorni, una responsabilizzazione economica delle parti in caso di mancata conciliazione o mediazione fallita, una sorta di bollino di affidabilità fiscale che evita la garanzia per la sospensione parziale dell’atto impugnato, la possibilità di partecipare alle udienze da remoto e l’introduzione di un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami.

I compromessi sono evidenti: il più importante tra tutti il mantenimento di un rapporto di dipendenza dei giudici tributari nei confronti del Mef, che è una delle parti in causa, in palese contrasto con i principi costituzionalmente garantiti che richiedono indipendenza e imparzialità dei giudici in senso sostanziale ma anche formale.

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