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Crisi d’impresa, senza mandato fuori dall’elenco

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Brutto colpo per i commercialisti che non possono dimostrare di avere avuto incarichi diretti da parte della clientela.

La pregressa esperienza nell’ambito della ristrutturazione aziendale valutabile ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti ex art. 3 legge 147/2021, secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) può attenere solo ad incarichi direttamente conferiti dal debitore al professionista o a più professionisti, purché si tratti comunque di mandati congiunti e solo per qualificabili prestazioni professionali.

Lo afferma il pronto ordini n. 41/2022 del 4 maggio 2022, nel quale si legge una dichiarazione, che oggi verrebbe definita unpolite, poiché viene precisato addirittura che risultano esclusi dalle valutazioni incarichi conferiti a società commerciali che si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale. Una soluzione che appare travalicare il disposto normativo e può diventare discriminatoria dei legittimi interessi dei professionisti.

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