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Violazioni fiscali, escluso il concorso del consulente

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Deve ritenersi escluso il concorso di terzi, ivi incluso il consulente, nelle violazioni tributarie in cui incorra la persona giuridica contribuente, nel senso che è quest’ultima a rispondere in via esclusiva delle relative sanzioni amministrative (art. 7, d.l. n. 269/2003).

In questi termini si è espressa la Cassazione con ordinanza 13232 dello scorso 28 aprile. Nel caso esaminato dagli Ermellini, l’Agenzia delle entrate aveva contestato ad un professionista una sanzione amministrativa pecuniaria a titolo di concorso nelle violazioni tributarie commesse da alcune società di capitali delle quali era consulente. Secondo l’ente impositore, il consulente aveva promosso l’adesione di alcune società ad un’operazione di prestito di titoli allo scopo di far conseguire loro un indebito risparmio di imposta mediante la fittizia riduzione della base imponibile; il professionista aveva illustrato i termini dell’operazione, coordinato i rapporti con la proponente, preso parte alla firma dei contratti e tenuto la corrispondenza con i soggetti esteri coinvolti.

L’Agenzia delle entrate nel ricorso proposto avverso la sentenza della Ctr aveva sostenuto che l’esclusione della punibilità prevista dall’art. 7 del dl 269/2003, che pone le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale delle persone giuridiche ad esclusivo carico delle stesse, riguarderebbe soltanto le persone fisiche legate da rapporto organico all’ente cui è imputata la violazione sanzionata e non anche l’eventuale terzo concorrente nell’illecito.

I giudici di legittimità hanno, invece, confermato la sentenza di secondo grado, rilevando che deve ritenersi escluso il concorso sanzionabile di terzi concorrenti nella violazione della persona giuridica contribuente; la norma, infatti, esprime in termini inequivocabili tanto nel titolo («Riferibilità esclusiva alla persona giuridica…»), quanto nel disposto («…sono esclusivamente a carico della persona giuridica…»), la volontà legislativa di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente.

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