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IL NUOVO PROCESSO PENALE E’ LEGGE

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Da un interessantissimo recap di ItaliaOggi, vi riportiamo le grandi novità del processo penale:

“Il nuovo processo penale è legge. Il Senato approva con 177 voti favorevoli e 24 contrari il testo già licenziato dalla Camera: l’obiettivo è ridurre di un quarto, entro cinque anni, la durata media delle cause. E con le novità in tema d’improcedibilità il giudizio cade se la sentenza non è pronunciata in tempi standard. Mercoledì Palazzo Madama aveva votato la fiducia al Governo sugli articoli 1 e 2 del provvedimento. Il via libera alla delega soddisfa una delle condizioni poste da Bruxelles per erogare i fondi del Recovery plan, pari a 2,3 miliardi, che coprono anche la giustizia civile. Un anno il tempo per adottare i provvedimenti attuativi.

Operatività graduale. L’improcedibilità riguarda soltanto i reati commessi dopo il primo gennaio 2020: è introdotta per bilanciare lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado prevista dalla riforma Bonafede. Entrerà in vigore gradualmente per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi: soltanto dal 2025 in appello i processi potranno durare al massimo due anni, più uno di proroga, e in Cassazione un anno, più sei mesi di proroga. Per i primi tre anni di applicazione della legge i termini saranno più ampi: fino a quattro anni in secondo grado e due dinanzi alla Suprema corte (rispettivamente: tre anni più uno di proroga e un anno e mezzo più sei mesi). Esclusi dall’improcedibilità i reati sanzionati con l’ergastolo, termini più lunghi per delitti di mafia e terrorismo.

Termini e discovery. Il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio soltanto quando gli elementi acquisiti consentono «ragionevole previsione di condanna». Termini di durata massima delle indagini rimodulati in base alla gravità del reato. E in caso di stasi del fascicolo interviene il gip, che induce il pm ad assumere le sue decisioni. Alla scadenza del termine è confermato il meccanismo di discovery degli atti previsto dal ddl Bonafede. Il tutto per garantire all’indagato di non restare sotto inchiesta troppo a lungo, dopo la condanna per l’irragionevole durata inflitta nel marzo scorso all’Italia dalla Corte europea dei diritti umani. Intanto la mera iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato non può produrre effetti dannosi sul piano civile e amministrativo.

Priorità d’azione. È una legge del Parlamento a indicare criteri generali per l’esercizio dell’azione penale: sono poi gli uffici del pubblico ministero a individuare «priorità trasparenti e predeterminate», anche in base alla situazione ambientale, che vanno indicati nei progetti organizzativi delle Procure da sottoporre al Csm. Rivisti i procedimenti speciali come patteggiamento e rito abbreviato. Udienza preliminare limitata a reati di particolare gravità, aumentano le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Recepito il verdetto delle Sezioni unite penali della Cassazione: inammissibile l’appello se i motivi non sono specifici. Limitate le ipotesi d’inappellabilità delle sentenze di primo grado: ad esempio in caso di proscioglimento per reati sanzionati con pena pecuniaria. In generale resta la possibilità per pm e imputato di proporre il gravame contro le sentenze di condanna e proscioglimento.

Riconciliazione vittima-reo.Misure alternative al carcere al posto delle pene detentive entro i quattro anni: semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie potranno essere disposte direttamente dal giudice del processo senza l’intervento del magistrato di sorveglianza. Estesa la non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusi i reati di violenza contro le donne previsti dalla convenzione di Istanbul. Il procedimento può essere sospeso con messa alla prova, ma per solo per specifici reati puniti fino a sei anni di carcere e se l’imputato si presta a percorsi di riparazione. Sì alla giustizia riparativa: il Governo è delegato a disciplinare un cammino di riconciliazione fra vittima e reo su base volontaria.”

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