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SOCIETA’ INTERDETTE?NO AL CREDITO D’IMPOSTA 4.0

Credito d’imposta 4.0 negato alle società sottoposte alle sanzioni interdittive previste dalla legge 231/2001.

Le imprese che incorrono in reati commessi dai loro rappresentanti rientranti nella fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione, di reati ambientali, di tipo informatico e societario, ecc. subiscono infatti una limitazione nella fruizione dei benefici fiscali riservati a chi investe in beni strumentali nuovi. In pratica, la società che per un determinato periodo di tempo è sottoposta a sanzioni interdittive (ovvero quando in seguito alle condotte punitive messe in atto non può, ad esempio, partecipare a gare di appalto e a concorsi, non può ottenere licenze e autorizzazioni, ecc.), nel caso in cui durante questo arco temporale effettui investimenti in beni strumentali nuovi, per tali beni specifici non può fruire del credito d”imposta 4.0, anche se la loro agevolabilità sarebbe normalmente riconosciuta.

Ovviamente, il credito d’imposta tornerebbe ad essere concesso per gli investimenti realizzati al termine del periodo sanzionato. È quanto si legge dalla circolare dell‘Agenzia delle entrate n. 9 del 23 luglio 2021 che affronta, tra l’altro, la problematica del riconoscimento del credito d’imposta per gli enti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/ 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni).

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